Homeschooling, cosa è l’istruzione parentale

Con la situazione contingente è tornato fortemente di attualità l’homeschooling o home education, o istruzione parentale o ancora di più il tanto acclamato ma poi disatteso Metodo Montessori

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Tratto da: https://www.terranuova.it

Homeschooling (tradotto in maniera piuttosto limitativa con l’espressione “scuola a casa”) indica generalmente la scelta di chi rinuncia o esce da un percorso di istruzione scolastica, inclusa quella delle scuole democratiche o libertarie, per privilegiarne uno che si sviluppi a partire dalle mura domestiche. “A partire” perché di solito gli homeschoolers trascorrono molto tempo fuori da casa: in biblioteca, all’aria aperta, con gli amici, in giro per la città o la campagna o la montagna, per musei, al cinema, in ludoteca, in qualche attività di volontariato o coinvolti in qualche apprendistato. Per i bambini che seguono questo percorso, non esiste separazione fra la vita quotidiana e l’apprendimento: la scuola è il mondo.

Nell’immaginario popolare, l’homeschooling corrisponde all’imitazione della vita in classe in un ambiente domestico, con i bimbi che trascorrono l’equivalente delle ore di lezione curricolari seduti al tavolo di cucina e i genitori-insegnanti che impartiscono le lezioni preparate in precedenza. Alcuni genitori homeschooler ricreano in effetti una sorta di “scuola-a-casa”: individuano materie e abilità che si intende affrontare e sviluppare con un programma più o meno specifico, utilizzano materiali didattici appositamente predisposti o libri di testo scolastici, fissano obiettivi spesso ispirati alle direttive ministeriali per l’anno di riferimento e individuano forme di verifica del progresso. Rispetto a quello che avviene a scuola, l’insegnamento comunque è più personalizzato, interattivo e intensivo. Non ci sono infatti lentezze burocratiche e procedurali da fronteggiare (l’appello, la compilazione del registro, la gestione della disciplina in classe), il rapporto studente-insegnante è chiaramente più favorevole e si può seguire il ritmo di apprendimento dettato dal bambino, avanzando nei contenuti solo quando i prerequisiti sono stati raggiunti.
In genere poi, gli stili di apprendimento e le attitudini dei bambini vengono assecondati: così sono necessarie meno ore di lavoro per acquisire le stesse conoscenze rispetto all’insegnamento scolastico.

L’homeschooling comprende però anche altri percorsi: in alcuni casi il programma viene individuato e pianificato dai genitori, ma sulla base degli interessi specifici dei figli; in altri casi l’apprendimento è a progetto, cioè basato su unità di contenuti scelte dai bambini che i genitori contribuiscono ad approfondire e sviluppare.

Per gli unschooler, che si trovano all’estremo non-strutturato dell’insieme degli homeschooler, la definizione di cosa, come e quando, dove e con chi imparare è lasciata ai singoli bambini, che sono gli assoluti protagonisti della propria educazione, a prescindere da ciò che la scuola pratica, impone o esemplifica. Le istituzioni scolastiche non costituiscono un punto di riferimento, né in termini programmatici né in termini di risultati attesi o di obiettivi didattici da perseguire. Così come hanno fatto in età pre-scolare, i bambini imparano senza lezioni, senza insegnanti (o con gli insegnanti che di volta in volta si scelgono), senza aule, senza programmi didattici, senza materie, senza voti. Imparano semplicemente partecipando alla vita quotidiana della famiglia e della comunità: sono loro i principali responsabili del proprio percorso di auto-formazione.

Questi approcci non sono a compartimenti stagni: la flessibilità permessa dall’assenza di imposizioni fa sì che nell’esperienza pratica spesso le traiettorie individuali seguano approcci misti.
Nell’esperienza dell’unschooling l’apprendimento informale è predominante, ma ciò non significa che un bimbo unschooler non possa decidere di ricorrere a un apprendimento più strutturato nel perseguire un interesse particolare (una lingua straniera, una disciplina sportiva, lo studio di uno strumento musicale e così via). Una struttura talvolta aiuta a focalizzarsi e a realizzare che la disciplina e la pratica quotidiana portano ad avanzare meglio e più rapidamente e che diventare abili ed esperti in qualche campo è una esperienza gratificante.

L’importante non è la presenza o meno di struttura, ma la libertà di scegliere: un apprendimento strutturato liberamente scelto è ben diverso da un apprendimento strutturato imposto dall’esterno.


Istruzione parentale

La scuola è aperta a tutti: lo dice espressamente l’articolo 34 della Costituzione.
Un’alternativa alla frequenza delle aule scolastiche è rappresentata infatti dall’istruzione parentale conosciuta anche come scuola familiare, paterna o indicata con i termini anglosassoni quali: homeschooling o home education. Tutte queste espressioni indicano la scelta della famiglia di provvedere direttamente all’educazione dei figli. I genitori qualora decidano di avvalersi dell’istruzione parentale devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola più vicina un’apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, circa il possesso della capacità tecnica o economica per provvedere all’insegnamento parentale. Il dirigente scolastico ha il dovere di accertarne la fondatezza. A garanzia dell’assolvimento del dovere all’istruzione, il minore è tenuto a sostenere un esame di idoneità all’anno scolastico successivo. Più recentemente è stato stabilito che in caso di istruzione parentale, i genitori dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Questi studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. La scuola che riceve la domanda di istruzione parentale è tenuta a vigilare sull’adempimento dell’obbligo scolastico dell’alunno. A controllare non è competente soltanto il dirigente della scuola, ma anche il sindaco.

Riferimenti normativi:

  • Costituzione, art.30 “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire, educare i figli. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti “.
  • Costituzione, art. 34 “l’istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita”.
  • Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 12 comma 9 Ai minori handicappati soggetti all’obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l’educazione e l’istruzione scolastica.
  • Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, art 111 comma 2: I genitori dell’obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dell’obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.”
  • Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n.489, art. 2 comma 1 Alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento:
    a) il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani soggetti al predetto obbligo di istruzione;
    b) i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie presso le quali sono iscritti, o hanno fatto richiesta di iscrizione, gli studenti cui e’ rivolto l’obbligo di istruzione”.
  • Decreto legislativo 25 aprile 2005, n. 76, art 1, comma 4: Le famiglie che – al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione – intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all’obbligo, devono, mostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli”. Pertanto, la scuola non esercita un potere di autorizzazione in senso stretto, ma un semplice accertamento della sussistenza dei requisiti tecnici ed economici.
  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622: “L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d’età “.
  • Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 art.23 ” In caso di istruzione parentale, i genitori dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente  scolastico  del territorio di residenza. Tali  alunni o studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

Fonte: https://www.miur.gov.it/istruzione-parentale