Deducibilità e detraibilità
Deducibilità e detraibilità sono due termini frequentemente utilizzati in materia di imposizione fiscale; per quanto possano sembrare molti simili fra loro, a livello pratico la loro differenza è notevole e assume una fondamentale importanza quando ci si appresta alla compilazione della dichiarazione dei redditi. Ricordiamo che tale dichiarazione è relativa ai redditi eventualmente conseguiti nel corso dell’anno precedente (nel 2018, per esempio, si dichiarano i redditi conseguiti nel 2017).
Le deduzioni e le detrazioni sono, essenzialmente, due diverse modalità operative che servono a riconoscere delle agevolazioni di tipo fiscale.
Il reddito imponibile
Prima di poter parlare di deducibilità e detraibilità è necessario chiarire brevissimamente il concetto di reddito imponibile.
Il reddito imponibile (anche base imponibile) è il reddito sul quale viene applicata un’aliquota fiscale. Stabilire il reddito imponibile è teoricamente semplice (esiste una “formuletta” economica), ma praticamente è molto complesso e sarebbe impossibile dare spiegazioni complete ed esaustive (le “spiegazioni” contenute nelle istruzioni dei modelli predisposti dal fisco per il pagamento delle tasse sono, per il profano, un vero e proprio rebus tant’è che è necessario rivolgersi a commercialisti, consulenti o centri di assistenza fiscale se non si vuole rischiare di commettere errori). In modo molto concreto potremmo rappresentare così le componenti che entrano in gioco quando si compila la dichiarazione dei redditi:
Più semplice è però approfondire i concetti di deducibilità e detraibilità, una volta stabilito che con “reddito imponibile” si fa riferimento, detta un po’ grossolanamente, al “reddito sui cui si pagano le imposte”.
La deducibilità
La deduzione comporta una diminuzione del reddito imponibile sul quale si devono applicare le aliquote crescenti IRPEF. Alcune spese (per esempio i contributi di previdenza complementare, gli assegni periodici al coniuge o all’ex coniuge a seguito di separazione o divorzio, le donazioni a organizzazioni non governative ecc.) possono essere dedotte dal reddito complessivo (che è la somma di tutti i redditi del soggetto IRPEF, il cosiddetto soggetto d’imposta).
Con le deduzioni si ottiene un reddito imponibile ridotto rispetto al reddito complessivo.
Vediamo un esempio pratico. Supponiamo che Marino sia un lavoratore dipendente che ha aderito alla previdenza complementare; supponiamo che il suo reddito complessivo sia di 31.200 euro e che versi un contributo (che è deducibile) di 1.200 euro; il suo reddito complessivo scende a 30.000 euro; ipotizzando, per semplicità, che non vi siano altre deduzioni da effettuare, l’imposta IRPEF sarà calcolata non su 31.200, ma su 30.000 euro (reddito imponibile).
La detraibilità
La detrazione comporta un abbattimento dell’IRPEF lorda pari a una determinata percentuale dell’onere detraibile. La detraibilità consiste essenzialmente nella sottrazione dei costi detraibili dopo aver calcolato il reddito imponibile e l’imposta da versare. I costi detraibili possono essere sottratti direttamente dall’imposta. Generalmente è possibile portare in detrazione soltanto una percentuale degli spese detraibili (per esempio il 19, il 36 o il 55%). Esempi di spese detraibili sono quelle sanitarie o quelle relative alle ristrutturazioni edilizie.
Vediamo un esempio pratico.
Supponiamo che Marino sia un lavoratore dipendente che ha aderito alla previdenza complementare; supponiamo che il suo reddito complessivo sia di 31.200 euro e che versi contributo di 1.200 euro (deducibile); il suo reddito complessivo scende a 30.000 euro; supponendo, per semplicità, che non vi siano altre deduzioni da effettuare, l’imposta IRPEF sarà calcolata non su 31.200, ma su 30.000. Supponiamo ora che Marino abbia anche sostenuto oneri per 2.000 euro con detraibilità al 19%; l’imposta che Marino dovrà pagare godrà di una detrazione di 380 euro; l’imposta, quindi, prima viene calcolata sull’importo al netto della deduzione (31.200-1.200); la cifra risultante viene decurtata di 380 euro (detrazione).
Ricapitolando: i costi detraibili entrano in gioco soltanto dopo aver calcolato il reddito imponibile e la conseguente imposta da versare e possono essere sottratti a quanto dovuto come imposta.
Franchigie
Sia per quanto riguarda gli oneri deducibili sia per quanto concerne quelli detraibili, l’Agenzia delle Entrate pone delle soglie entro le quali vengono riconosciute le agevolazioni fiscali; in alcuni casi (il tipico esempio sono le spese sanitarie), vengono fissate anche delle franchigie entro le quali l’agevolazione tributaria non viene riconosciuta.