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Approvato dall’assemblea straordinaria del 4 e 5 aprile 2018

1 Ammissione dei Soci

1.1 Ammissione dei Soci
L’ammissione all’Associazione è libera e soggetta all’approvazione da parte del Consiglio Direttivo con lodo inappellabile.
Possono chiedere l’ammissione all’Associazione, tutti i dipendenti del gruppo Lucart spa purché abbiano compiuto l’età di 18 anni e non abbiano superato l’età di 65 anni.

1.2 Domanda e quota di ammissione
Per l’ammissione all’Associazione, l’aspirante Socio dovrà sia sottoscrivere la domanda di ammissione con relativo impegno a pagare i contributi associativi, sia versare contestualmente la quota di iscrizione una tantum nella misura che verrà stabilita dal Cda Consiglio Direttivo.

1.3 Libro dei Soci
Il Cda Consiglio Direttivo, se accetta la domanda di ammissione, iscriverà il nome del nuovo Socio nel libro dei Soci dell’Associazione, la conferma sarà data dalla relativa detrazione dalla busta paga.
Se il Cda non accetta la domanda l’aspirante Socio può ricorrere al tribunale che decide con lodo inappellabile e non impugnabile.

1.4 Decorrenza della data d’iscrizione
La data d’iscrizione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata accettata la domanda di adesione; da tale data si presume di diritto la conoscenza da parte del nuovo Socio delle norme dello Statuto e del Regolamento applicativo, compresi i relativi allegati.

1.5 Recesso da Socio
Il Socio receduto non ha diritto alla restituzione di alcun fondo sociale.

2 Aventi diritto

2.1 Diritto a sussidi e prestazioni
Tale diritto matura dopo sei mesi dalla data di iscrizione. Fa fede l’accettazione da parte del Cda Consiglio Direttivo.

2.2 Definizione aventi diritto
Sono aventi diritto del Socio i seguenti componenti del nucleo familiare:
a) Il coniuge riconosciuto tale dallo Stato italiano o la persona che vive sotto lo stesso tetto more uxorio con il Socio purché sia il Socio che la persona convivente siano celibi, nubili o liberi di stato. Di tale stato more uxorio deve essere data tassativamente comunicazione all’Associazione con lettera raccomandata, producendo dichiarazione congiunta pro veritate di more uxorio e allegando un certificato di residenza di entrambi. Il diritto ai sussidi e ai servizi del convivente more uxorio decorre 180 giorni dopo la comunicazione di cui sopra. All’uopo fa fede la data del timbro postale della lettera raccomandata.
b) I figli e, se affidati con provvedimento dell’Autorità giudiziaria, i nipoti in linea retta, i fratelli, le sorelle, nel periodo intercorrente dal trentesimo giorno di età fino al compimento del venticinquesimo anno, nonché quelli con età superiore se permanentemente inabili al lavoro e/o non percettori di reddito.
c) I genitori naturali o riconosciuti tali

2.3 Estinzione del rapporto con il Socio
Il rapporto tra l‘Associazione si estingue a tutti gli effetti con la cessazione del rapporto di lavoro, con il suo recesso ovvero con l’esclusione o la decadenza da tale qualifica.

2.4 Nucleo familiare con più di un Socio
Qualora nello stesso nucleo familiare vi sia più di un Socio, il diritto ai sussidi e ai servizi a favore degli aventi diritto viene corrisposto a uno solo dei Soci, seppur nella prestazione economicamente più favorevole.
In questa fattispecie il Socio non è un avente diritto dell’altro in deroga ai principi generali del presente Regolamento.

3 Contributi associativi

3.1 Contributo base
Con la sottoscrizione della domanda di ammissione, il Socio si impegna a versare il contributo annuo, secondo le disposizioni del Cda Consiglio Direttivo.
L’adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno ove non intervenga revoca per iscritto entro la data del 31 ottobre a mezzo lettera semplice al segretario dell’Associazione.

3.2 Valori delle prestazioni erogate
I sussidi e i servizi erogati se difformi dallo statuto o dal regolamento e allegati devono essere sempre deliberati e ratificati dall’Assemblea dei Soci e sono specificati nei rispettivi allegati al Regolamento applicativo dello Statuto dell’Associazione per ogni singola prestazione.

3.3 Pagamento dei contributi associativi
Il pagamento dei contributi associativi può essere effettuato mediante sottoscrizione di apposita delega da parte del Socio, lavoratore dipendente che abbia sottoscritto con l’Associazione uno specifico accordo per la trattenuta in busta paga dei contributi associativi;

3.4 Ritardo nel pagamento dei contributi associativi
L’Associazione non è tenuta ad avvisare i Soci di eventuali ritardi nel pagamento dei contributi associativi.

3.5 Conservazione delle ricevute
Tutte le ricevute dei versamenti dei contributi associativi (fa fede la busta paga) dovranno essere conservate dal Socio a comprova dei pagamenti effettuati entro il termine di prescrizione di cinque anni.

4 Diritti e doveri del Socio

4.1 Conoscenza dello Statuto e del Regolamento applicativo
Il Socio deve attenersi scrupolosamente a tutte le norme e prescrizioni contenute nello Statuto sociale e nel suo Regolamento applicativo, comprensivo degli allegati da ritenersi essenziali anche se nel tempo subiranno modifiche, nonché a tutte le delibere regolarmente assunte dagli organi statutari.
All’atto della domanda, l’aspirante Socio si impegna a prendere conoscenza delle norme contenute nello Statuto sociale, nel Regolamento applicativo vigente e nei relativi allegati.

4.2 Obbligo di notifica dati
Al fine di poter godere dei diritti ai sussidi e ai servizi per i loro aventi diritto, tutti i Soci devono necessariamente notificare, all’atto dell’iscrizione, la propria residenza, luogo e data di nascita. Nel caso di variazione della residenza, il Socio dovrà avvisare l’associazione pena la decadenza dal diritto ai sussidi.
L’Associazione si riserva il diritto di poter richiedere, in ogni circostanza, la presentazione dello stato di famiglia anagrafico.

4.3 Trattamento dei dati personali (D.lg. 196/2003)
Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il Socio, preso atto dell’informativa fornita dall’Associazione ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni, esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali secondo quanto riportato nella stessa informativa.
Il consenso è in particolare reso con riferimento alle comunicazioni dell’Associazione nei confronti di propri consulenti e/o soggetti esterni con specifici incarichi per conto del Sodalizio; Soggetti e Enti aventi finalità mutualistiche o sociali o culturali, comunque per scopi di solidarietà; Il consenso è pure reso con riguardo all’acquisizione dei dati sensibili e di quelli connessi alla salute, necessari per la valutazione delle domande di sussidio (diagnosi, prescrizione medica, fotocopia della cartella clinica, etc.).

4.4 Termini di presentazione della domanda di sussidio
Tutti i sussidi vengono erogati esclusivamente per richiesta del Socio o familiare erede direttamente interessato, che deve pervenire all’Associazione nel termine tassativo e perentorio di 180 giorni dalla fine dell’evento che dà titolo al sussidio. In analogia con l’articolo 2952 del Codice civile oltre tale termine, il diritto al sussidio si intende estinto per decadenza maturata per tacita rinuncia da parte degli interessati.

4.5 Documentazione richiesta per la domanda di sussidio
L’Associazione stabilisce nel rispetto dello Statuto sociale e del Regolamento Applicativo la documentazione necessaria da produrre a supporto di ciascuna domanda di sussidio.
Il Socio, con la domanda di ammissione, prende coscienza che l’Associazione può richiedergli tutta la documentazione, anche antecedente la domanda di ammissione, che ritiene opportuna a conferma della validità del sussidio o servizio richiesto. Tale documentazione può essere richiesta anche d’iniziativa dall’Associazione agli enti competenti.
La mancata o incompleta presentazione della documentazione comporta la decadenza dal diritto al sussidio, qualora la documentazione medesima non venga presentata entro 180 giorni dalla presentazione della domanda di sussidio.

4.6 Esclusione di responsabilità dell’Associazione per prestazioni erogate presso strutture e/o da professionisti convenzionati.
È da ritenersi esclusa ogni responsabilità anche indiretta, a qualsiasi titolo nessuno escluso, dell’Associazione per eventuali danni arrecati al Socio e/o ai propri aventi diritto a seguito delle prestazioni (in particolare quelle sanitarie e legali) erogate presso strutture o da professionisti convenzionati con l’Associazione medesima.

5 Modifiche deliberate dal Consiglio di amministrazione

5.1 Modifiche regolamento applicativo
Il Cda Consiglio Direttivo nei casi di particolare necessità può deliberare modifiche al Regolamento con l’obbligo di portare a ratifica tali modifiche alla prima Assemblea dei Soci.

5.2 Modifiche allegati regolamento applicativo
È compito del Cda Consiglio Direttivo modificare, ampliare, ridurre l’offerta dei sussidi proposti (Regolamento Allegato A – Prestazioni) dall’Associazione tenendo conto delle disponibilità economiche e cercando di migliorare le prestazioni in progressione.