Avviso agli utenti, utilizzando un sistema di traduzione automatico si avvisa che lo Statuto ufficiale è consultabile a questo link STATUTO 2017
1 Denominazione – Natura
L’Associazione Dipendenti Lucart è una libera associazione di promozione sociale apolitica, aconfessionale, basata su principi di democrazia e uguaglianza, persegue finalità di solidarietà sociale e non ha fini di lucro. Essa può svolgere attività previdenziale e d’assistenza sanitaria e para sanitaria, stipulare convenzioni con presidi e strutture sanitarie sia pubbliche che private, dando anche pratica attuazione a leggi dello Stato, delle regioni e delle province sia a mezzo d’autogestione che a mezzo di convenzioni finalizzate a fornire prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurative del Servizio Sanitario Nazionale, delle Regioni o di altri enti istituzionali. Ad essa possono associarsi tutti i dipendenti del gruppo Lucart, nel rispetto delle norme stabilite dallo Statuto e dal Regolamento Applicativo approvato dall’Assemblea dei Soci.
2 Altre attività
2.1 Iniziative
L’Associazione può attuare tutte le iniziative che si rendessero convenienti o necessarie purché siano conformi con quanto previsto dal presente Statuto.
2.2 Attività
L’Associazione può sviluppare attività culturali, anche in collaborazione con Enti e/o Organismi diversi.
Promuovere la coesione, la partecipazione e la solidarietà.
L’Associazione vuole essere vincolo di relazione, tra Soci e la società, promuovendo azioni tangibili di volontariato che d’assistenza economica.
2.3 Rapporti esterni
L’Associazione può stabilire rapporti con organismi mutualistici similari, sia a livello regionale e nazionale che internazionale.
L’Associazione può altresì prendere iniziative per la costituzione o adesione a consulte e Consorzi nel campo della mutualità, della cooperazione e del volontariato.
Le adesioni ad associazioni e/o enti non profit a livello nazionale e internazionale devono essere deliberate o ratificate dall’Assemblea.
3 Sede
L’Associazione ha sede in Diecimo, presso un locale interno allo stabilimento di Lucart Spa.
4 Durata
La durata dell’Associazione è illimitata.
5 Ammissione Recessione Esclusione da Socio
5.1 Categorie di Soci
I Soci si distinguono nelle seguenti categorie:
a) Onorari;
b) Sovventori;
c) Ordinari.
Sono Soci onorari le persone fisiche e giuridiche (cooperative, mutue, associazioni culturali, enti morali e locali) che favoriscono in modo rilevante il perseguimento delle finalità della Associazione.
Sono Soci sovventori coloro che effettuano conferimenti patrimoniali per il raggiungimento degli scopi sociali.
Sono Soci ordinari i dipendenti del gruppo Lucart in relazione ad apposita domanda d’iscrizione espressamente sottoscritta e controfirmata dal Segretario dell’Associazione.
5.2 Soci onorari e sovventori
I Soci onorari e sovventori non devono versare i contributi associativi, non possono essere eletti a cariche sociali e non hanno diritto a voto né ad ogni e qualsiasi assistenza mutualistica e non.
5.3 Ammissione a Socio
Possono essere ammessi come Soci ordinari i dipendenti di cui all’articolo 1 del presente Statuto, che all’atto della sottoscrizione della domanda, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, accettino integralmente le norme statutarie e del regolamento comprese le modalità di pagamento dei contributi associativi stabiliti dal Consiglio di amministrazione. L’ammissione a Socio è deliberata dal Consiglio di amministrazione.
5.4 Recesso da Socio
Il Socio può recedere con lettera semplice da far pervenire al segretario dell’Associazione entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno. Diversamente l’adesione è tacitamente rinnovata. Il Socio receduto non ha diritto alla restituzione dei fondi sociali.
5.5 Esclusione da Socio
Sarà escluso dall’Associazione, per deliberazione del Consiglio, il Socio a carico del quale risultasse: a) che è stato condannato per atti infamanti;
b) Che ha usato qualsiasi mezzo illecito documentato per carpire all’Associazione sussidi e indennità;
c) Che ha recato volontariamente danni all’Associazione comprovati da una sentenza passata in giudicato;
d) Che incaricato di custodire od amministrare il patrimonio e i fondi sociali, ne altera la destinazione, o in qualsiasi modo ne abusa;
e) Che violi con gravi inadempienze le obbligazioni che gli derivano dallo Statuto, dal Regolamento applicativo e dalle deliberazioni regolarmente prese dall’Assemblea dei Soci.
Il Socio escluso dall’Associazione non ha diritto al rimborso dei contributi pagati né a qualsiasi quota dei fondi sociali.
5.6 Decadenza
Il Socio moroso per sei mesi al pagamento del contributo associativo decade da Socio, perde ogni diritto e viene cancellato dai ruoli sociali. Potrà rientrare a far parte dell’Associazione soltanto come nuovo Socio, osservando tutte le disposizioni dello Statuto riguardanti le nuove ammissioni. La sua anzianità verrà in tal caso computata dal giorno della sua riammissione.
6 Doveri
Tutti i Soci sono tenuti all’osservanza del presente Statuto, del Regolamento applicativo e di tutte le deliberazioni regolarmente prese dagli organi statutari.
7 Diritti
7.1 Diritti del Socio
Tutti i Soci, purché siano in regola con i versamenti dei contributi associativi, hanno diritto ai sussidi previsti dal Regolamento applicativo dell’Associazione.
7.2 Elezioni cariche sociali
Tutti i Soci ordinari, purché siano in regola con i versamenti dei contributi associativi e risultino iscritti nel Libro Soci dell’Associazione, sono elettori e possono essere eletti alle cariche sociali.
Non possono ricoprire cariche sociali:
a) Gli eletti a cariche istituzionali e di partito;
b) I dipendenti dell’Associazione;
c) I locatari di immobili di proprietà dell’Associazione;
d) Tutti coloro che abbiano interessi diretti, indiretti e/o contrari alle finalità dell’Associazione.
7.3 Rinnovo consiglio di amministrazione
La elezione del Cda si farà con voto palese tramite seggi elettorali.
Dovrà essere affisso nelle bacheche dell’Associazione l’avviso delle elezioni con 60 giorni di anticipo con esplicito invito ai soci interessati a candidarsi per l’elezione del consiglio di amministrazione. I Soci hanno 30 giorni di tempo per proporre la loro candidatura, sarà compito del Presidente far firmare la candidatura in duplice copia, una da tenere tra i documenti dell’Associazione ed una per il Socio candidato.
Ricevute le candidature verrà affisso con 15 giorni di anticipo l’avviso con la data dell’elezioni.
7.4 Caso particolare, rinnovo per nomina
Nel caso i candidati a ricoprire il ruolo di consiglieri non superino il numero massimo previsto (Art.11.1) il Cda può essere automaticamente formato dai nuovi candidati. Il Cda dimissionario o decaduto deve darne prova certa.
Nel caso in cui non si vada a elezioni dovrà essere dato avviso con affissione nelle bacheche, con la motivazione della mancata istituzione dei seggi dando modo di far emergere eventuali irregolarità. Il Socio o i Soci hanno 30 giorni di tempo per fare ricorso, dopo di che il nuovo Cda può entrare in carica per nomina.
8 Beni
8.1 Beni mobili, immobili, titoli
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili ed immobili quali risultano dal rendiconto approvato dai soci in Assemblea ordinaria. I titoli dovranno essere al più presto intestati all’Associazione.
Il fondo sociale sarà depositato presso un Istituto Bancario.
8.2 Lasciti
I lasciti e le donazioni che l’Associazione ha conseguito o conseguisse per un fine determinato, saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale, e le rendite derivanti da esso, dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.
9 Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono: a) L’Assemblea dei Soci;
b) Il Consiglio di amministrazione (Cda);
c) Il Presidente;
d) Il Vice Presidente;
e) Il Segretario;
f) Il Collegio dei sindaci revisori
10 Assemblee dei Soci
10.1 Convocazione Assemblea
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, o quando particolari esigenze lo richiedono, entro sei mesi, nonché ogni qualvolta sarà utile ed opportuno.
L’Assemblea tanto ordinaria che straordinaria sarà convocata dal Cda o, in caso di sua inerzia, dal Collegio dei sindaci.
Essa deve essere convocata anche su richiesta di almeno un quinto dei Soci entro 90 giorni dalla richiesta.
La convocazione delle Assemblee deve essere pubblicata almeno 15 giorni prima della data in cui saranno tenute.
Contestualmente la convocazione delle sopraindicate assemblee dovrà essere affissa nelle bacheche aziendali nei termini prefissati.
La convocazione delle assemblee di cui al comma precedente deve contenere:
a) La data in cui si terrà, espressa in anno, mese, giorno ed ora della prima e della eventuale seconda convocazione;
b) Il luogo in cui si svolgerà;
c) L’ordine del giorno esatto da discutere e deliberare.
10.2 Validità Assemblee
Per la validità delle Assemblee ordinarie è necessario, in prima convocazione, la presenza di almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto. Per la validità delle Assemblee straordinarie è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto. Quando la prima riunione vada deserta, l’Assemblea tanto ordinaria che straordinaria deve riunirsi in seconda convocazione che può essere indetta con lo stesso avviso della prima.
L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione, potrà deliberare validamente su tutti gli oggetti iscritti all’ordine del giorno, qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni saranno prese con la maggioranza assoluta nell’Assemblea ordinaria, salvo che per la nomina alle cariche sociali per le quali basterà la maggioranza relativa; e con maggioranza dei 2/3 nell’Assemblea straordinaria, salvo che per lo scioglimento, per deliberare il quale occorrerà il voto favorevole dei 4/5 dei soci presenti all’assemblea stessa. Le votazioni sono sempre palesi.
10.3 Votazioni tramite seggi
Le assemblee ordinarie possono essere sostituite da votazioni. Non è possibile sostituire l’assemblea straordinaria.
10.4 Compiti del Presidente e del Segretario
Il Presidente ha l’incarico di dirigere la discussione, il Segretario quello di redigere il verbale.
10.5 Compiti Assemblea ordinaria Spetta all’Assemblea ordinaria:
a) di approvare il bilancio e il rendiconto economico, la relazione del Cda e quella dei sindaci;
b) di eleggere il Cda;
c) Di approvare o ratificare i regolamenti applicativi;
d) Di deliberare su altre proposte presentate dal Cda e sulle proposte dei soci comunicate al Consiglio almeno 30 giorni prima dell’Assemblea; 10.6 – Compiti Assemblea straordinaria Spetta all’Assemblea straordinaria: a) di modificare lo Statuto;
b) di procedere allo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori;
11 Consiglio di amministrazione
11.1 Composizione
L’Associazione è amministrata da un Cda, la cui composizione può variare da un minimo di 5 ad un massimo di 7 Consiglieri eletti dall’Assemblea ordinaria, tra i Soci ordinari iscritti che siano in regola con il versamento dei contributi associativi e non abbiano comunque debiti verso l’Associazione.
11.2 Durata in carica
Il Cda dura in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzioni.
11.3 Nomina
Il Cda nella sua prima riunione nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente nonché un Segretario che costituiranno collettivamente il Comitato esecutivo dell’Associazione.
Il Cda può delegare, con specifica deliberazione, parte delle proprie attribuzioni al Presidente.
11.4 Compiti
Il Cda è investito dei più ampi poteri, sia di carattere ordinario che straordinario, per la gestione dell’Associazione, ad eccezione di quelli che per legge o per Statuto sono riservati all’Assemblea dei Soci.
Al Cda spetta, fra l’altro:
a) Curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
b) Redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
c) Compilare i regolamenti applicativi dello Statuto da sottoporre all’approvazione o alla ratifica dell’Assemblea;
e) Deliberare l’apertura di sedi periferiche con mere funzioni amministrative sul territorio nazionale;
f) Nonché l’acquisto o la vendita di titoli, di beni mobili, compresi quelli iscritti in pubblici registri, ed assumere tutte le obbligazioni inerenti alle attività e alle gestioni sociali, aprire ed estinguere conti correnti bancari e postali e compiere qualsiasi operazione presso istituti di credito delegando il
Presidente;
h) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma restando la facoltà attribuita al Presidente del Cda.
11.5 Convocazione – Riunione
Il Cda si riunisce su convocazione del Presidente tutte le volte che lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno la metà dei Consiglieri; è regolarmente costituito con la presenza di metà più uno dei Consiglieri. Il Cda delibera a maggioranza di voti dei presenti, salvo che non siano richieste maggioranze diverse.
In caso di parità nelle votazioni la proposta si intende reietta.
La convocazione è fatta a mezzo posta elettronica o recapitata a mano, non meno di 10 giorni prima della riunione, o nei casi urgenti, anche telefonicamente, in modo che gli Amministratori e i sindaci effettivi ne siano informati almeno 24 ore prima della riunione. Il verbale delle sedute del Consiglio sarà redatto dal segretario.
11.6 Decadenza da Consigliere
Se un membro del Cda non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, si riterrà dimissionario.
In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo viene cooptato il primo dei non eletti.
12 Presidente
Il Presidente del Cda ha la rappresentanza legale dell’Associazione e la firma sociale.
Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.
Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.
In assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. In sede di riunione del Cda e di assemblea in caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice presidente subentrerà il Consigliere più anziano di età. Previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, il Presidente può delegare i propri poteri a Consiglieri delegati.
13 Collegio dei sindaci revisori
13.1 Elezione e composizione
Il Collegio dei sindaci è indicato per nomina dalla Direzione del Personale Lucart è composto da uno a due membri o da Società di Revisione.
I sindaci possono essere anche non Soci; durano in carica cinque anni e possono essere rinominati.
13.2 Compiti
Il Collegio sindacale controlla l’amministrazione dell’Associazione, vigila sull’osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e della corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture a norma di legge, può partecipare alle riunioni e alle discussioni del Cda, senza diritto di voto, ed assolve a tutte le funzioni attribuitegli dalla legge. I sindaci che, in qualsiasi momento, anche individualmente possono provvedere ad atti di ispezione e controllo, possono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito dalla legge; di ogni ispezione, anche individuale, dovrà redigersi verbale da inserire nell’apposito libro.
14 Esercizio finanziario – Bilanci
14.1 Periodo di riferimento
L’esercizio s’inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre d’ogni anno.
14.2 Bilancio consuntivo
Il bilancio consuntivo, corredato da una relazione degli amministratori sull’andamento della gestione sociale, deve essere presentato all’approvazione dell’Assemblea dei Soci, entro il 31 d’aprile dell’anno successivo.
Il bilancio consuntivo è comunicato con la relazione e i documenti giustificativi, dagli amministratori al Collegio sindacale almeno 30 giorni prima di quello in cui avviene la discussione in Assemblea.
Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia, con le relazioni degli amministratori e dei sindaci, nella Sede sociale e sulle bacheche dell’associazione durante i 15 giorni che precedono l’Assemblea e finché è approvato. I Soci possono prenderne visione.
14.3 Bilancio preventivo
Il bilancio preventivo sarà redatto dagli amministratori e corredato da una relazione sul prevedibile andamento della gestione sociale e comunicato con le stesse modalità di cui all’articolo precedente.
14.4 Divieto distribuzione utili
L’Associazione non può utilizzare e/o destinare il patrimonio sociale a fini diversi da quelli statutari e in ogni caso non può distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
15 Scioglimento
L’Assemblea straordinaria chiamata a deliberare lo scioglimento della Associazione, validamente convocata e con le maggioranze di cui al precedente art. 11 punto 2, delibererà col voto favorevole dei 4/5 dei Soci rappresentati dai delegati presenti all’assemblea stessa. L’Assemblea che delibererà lo scioglimento nominerà uno o più liquidatori anche non Soci. In caso di scioglimento dell’Associazione l’intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto in conformità alla legge vigente all’epoca dello scioglimento a favore di una Associazione non profit.
16 Foro Competente
Per quanto riguarda le vertenze giudiziarie fra l’Associazione e i Soci, il Foro competente è Lucca.
17 Disposizioni non previste
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e dal Regolamento applicativo valgono le disposizioni di legge in materia.